E anche per gli esami di Stato 2022-2023 il ministero si è mosso in anticipo. Con nota 24344 del 23 settembre a firma del direttore generale Fabrizio Manca, infatti, ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande da parte dei candidati interni ed esterni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022-2023.
Per i candidati interni dell’ultima classe, il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 novembre 2022, mentre per i candidati interni della penultima classe che desiderano beneficiare dell’abbreviazione per merito(1), la scadenza è il 31 gennaio 2023.
Per i candidati esterni(2) la presentazione domande è fissata fra il 2 e il 30 novembre 2022. Tali candidati dovranno cessare la frequenza prima del 15 marzo 2023.
I candidati interni presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione scolastica frequentata. I candidati esterni, invece, presentano domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio a partire dal 2 novembre 2022, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/e IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2023 Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2023 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2023.
Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate, entro il 30 novembre, al competente Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta dello stesso.
Comunque, l’Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre la scadenza.
Nella domanda di partecipazione i candidati possono indicare sino a tre istituzioni scolastiche (statali e/o paritarie) presso le quali intendono sostenere l’esame. Tale indicazione, tuttavia, non è vincolante per gli Uffici scolastici che, ai fini dell’assegnazione dei candidati alle scuole, verificano l’omogeneità nella distribuzione territoriale. Inoltre, vanno dichiarate la lingua e/o le lingue straniere presentate.
Al momento della compilazione della domanda, infine, i candidati esterni effettuano il pagamento della tassa per gli esami, tramite il sistema Pago in rete ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla predetta procedura informatizzata.
Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio.
Quale supporto agli interessati, il Ministero dell’Istruzione ha reso disponibile un’area del sito dedicata agli esami di Stato, in cui verranno pubblicate tutte le norme di riferimento e faq.
Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 24 giugno 2022, con il quale sono state determinate le festività per l’a.s. 2022-2023,l’esame di Stato ha inizio, per l’intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8:30, mentre la prima prova scritta suppletiva ha luogo il 5 luglio.
Vai al sito degli esami di Stato
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(1) Abbreviazione per merito – gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
(2) Candidati esterni – coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del diploma professionale di
tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2023.